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Bambini permesso di soggiorno. Пермессо ди соджорно для детей

Permesso di soggiorno individuale per minori stranieri.

30 июня 2016 года был окончательно утвержден палатой Депутатов Законопроект, касающийся принятия новых положений в пользу несовершеннолетних. Важная новость в Законе об иммиграции и консолидации появилась благодаря Европейскому Закону 2015-2016 (С. 3821), в исполнение обязательств, вытекающих из членства Италии в ЕС. Законопроект был опубликован 08 июля этого года в официальном правительственном вестнике - Gazzetta Ufficiale и вступает в законную силу с 23 июля 2016 года.

Статья 10 предусматривает выдачу автономного вида на жительство иностранным детям, еще до исполнения им четырнадцати лет, чтобы в полной мере реализовать Регламент (ЕС) №. 380/2008 в рамках создания единой модели разрешений вида на жительство, выданных гражданам третьих Стран.

Поправки в Закон об иммиграции консолидации касаются всех иммигрантов, которые живут и работают на территории Италии и имеют детей.  При этом, не важно, это дети до 14 лет или подростки с 14 до 18 лет. В Законе говорится, что все дети иммигрантов в возрасте до 18 лет должны будут иметь индивидуальный, т.е. свой личный, персональный вид на жительство. Таким образом, отменяется норма, действовавшая до сих пор, в соответствии с которой дети в возрасте до 14 лет просто вписывались в разрешение одного или обоих родителей.

Как гласит текст Закона: «Несовершеннолетнему будет предоставлен по меньшей мере вид на жительство по семейным мотивам, действующий до его совершеннолетия, т.е. вид на жительство длительного периода».  (Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo period).

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Особые условия получения вида на жительство в Италии для тех у кого есть несовершеннолетние дети.

Читать в оригинале…

Permesso individuale per minori stranieri, il nuovo Articolo 31 del Testo Unico

Immigrazione modificato dalla Legge europea 2015-2016

1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.

Il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole.

Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9.

L’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza

2. abrogato

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico.

L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

Nota ufficiale sulle modifiche dell’articolo 31 testo unico immigrazione

L’articolo 10, inserito dal Senato, reca modifiche al

  1. Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”), nonché al
  2. Decreto del Presidente della Repubblica Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”),
  3. al fine di dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

La finalità è quella di evitare rilievi e censure relativamente al mancato adeguamento dei permessi di soggiorno al nuovo modello europeo.

minori profughi stranieri

In particolare, il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 286/1998, prevedendo che, al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato “un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età” ovvero “un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.

Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come nell’attuale versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori.

La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ha armonizzato le legislazioni degli Stati membri al fine di istituire un trattamento paritario per i cittadini di Paesi terzi che siano residenti di lungo periodo.

Il 10 febbraio 2016, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione contro Italia, Grecia, Francia, Lettonia e Slovenia per mancata comunicazione delle misure di recepimento integrale della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha modificato la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Come conseguenza delle modifiche apportate all’articolo 31, comma 1 :

il comma 1, lettera b), abroga il comma 2 dell’articolo 31, che prevedeva che al minore venisse rilasciato, solo al compimento del quattordicesimo anno di età, “un permesso di soggiorno per motivi familiari validi fino al compimento della maggiore età”, ovvero “una carta di soggiorno”;

il comma 1, lettera c), prevede che le parole “le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2”, di cui all’articolo 32, comma 1, vengano sostituite da “le disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1“.

Il comma 2 interviene a modificare l’articolo 28, comma 1, lettera a), (sui permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, prevedendo la soppressione delle parole “salvo l’iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia”, con riferimento al rilascio da parte del questore del permesso di soggiorno nel caso in cui la legge disponga il divieto di espulsione.

Il comma 3 stabilisce che, una volta entrata in vigore la legge europea 2015-2016, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario, al minore di anni quattordici già iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell’affidatario venga rilasciato il permesso di soggiorno individuale.

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